
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.302 del 27/12/2013 la Legge nr.147 denominata “Legge di Stabilità 2014”.
In virtù di tale legislazione, sono state prorogati i cosiddetti “EcoIncentivi” sino alla fine del 2018 ed è stato apprvato al 65% della detrazione Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico qualificato degli edifici, in vigore dal 6 giugno 2013.
• Prorogato sino al 31/12/2018 il periodo di spesa con aliquota del 50%
• Confermato il tetto massimo di spesa a 96.000€
• Confermato l’estensione dell’incentivo alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ed allo sfruttamento di energie rinnovabili (ad es. installazione di pompe di calore)
Ricordiamo a tal proposito che le pompe di calore sono state riconosciute a tutti gli effetti come sistemi che sfruttano energia rinnovabile presente nell’aria, nell’acqua e nel terreno.

• Prorogato sino al 31/12/2018 il periodo di spesa con aliquota del 65%
• I limiti di efficienza previsti per le pompe di calore rimangono invariati
La lista delle pompe di calore idonee per la detrazione del 65% è inclusa nella dichiarazione del produttore.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 458/E del 1/12/2008 ha stabilito che la detrazione è prevista anche qualora la pompa di calore integri l’impianto esistente di riscaldamento e non lo sostituisca.
In questo caso l’intervento è agevolabile solo se comporta una riduzione dei consumi di energia primaria, rientrando nei limiti stabiliti dal DM 11/3/2008 e l’indice di risparmio debba essere calcolato in base al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari.
Ricordiamo altresì che non è più necessario inoltrare telematicamente la documentazione all’Agenzia delle
Entrate di Pescara.
Per maggiori informazioni sui tempi e le misure consulta i link qui di seguito:
Riqualificazione energetica (Agenzia delle entrate)
Ristrutturazione edilizia (Agenzia delle entrate)